Guida completa alla manutenzione e al controllo degli evacuatori fumo e calore e altri componenti del SEFC
Con l’introduzione dell’istituto dell’asseverazione, il D.P.R.n. 151 del 01/08/2011 ha modificato in maniera significativa il ruolo del professionista nei riguardi dei sistemi di protezione attiva contro l’incendio tra cui gli evacuatori di fumo e calore e i Sistemi SEFC in generale. L’asseverazione dei Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore infatti deve essere disposta sia in fase di presentazione della SCIA, sia in fase di rinnovo periodico della conformità antincendio. In entrambi i casi sono maggiori le responsabilità che si devono assumere i professionisti antincendio.
Il responsabile dell’attività presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio (SCIA) compilando e firmando il MOD. PIN 2 – 2014 SCIA. A questo documento viene allegata l’asseverazione di un tecnico abilitato che assevera la conformità della/e attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio.
In fase di rinnovo periodico il titolare dell’attività deve presentare l’Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio compilando e firmando il modello PIN 3 -2014 – RINNOVO PERIODICO a cui viene allegata l’asseverazione di un professionista antincendio.
È opportuno precisare che, riprendendo le definizioni presenti nel D.M. 20 dicembre 2012, il Tecnico abilitato non è necessariamente iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno mentre il Professionista antincendio deve essere iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno (di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).
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1. CONTROLLO DEI SEFC IN FASE DI SCIA
Nel momento in cui il Titolare dell’attività trasmette al comando provinciale dei VVF la SCIA, tutte le opere relative alle misure antincendio previste nel progetto sono state eseguite e devono quindi essere presenti tutti i documenti relativi.
Al fine di potere presentare la SCIA, il titolare dell’attività incarica un professionista (almeno tecnico abilitato) che deve asseverare la conformità di quanto eseguito.
Il professionista svolge il lavoro soprattutto attraverso una verifica documentale in cui confronta la documentazione finale delle opere (documentazione cogente e fascicolo tecnico) con quanto previsto nel progetto.
Il professionista eseguirà comunque un sopralluogo nell’attività senza però essere costretto ad eseguire prove funzionali specifiche se il fascicolo tecnico è completo.
Si può rilevare che nel momento in cui interviene il professionista che assevera, i controlli che devono garantire la conformità del Sistema di evacuazione di fumo e calore sono già stati effettuati e verbalizzati da altri soggetti che hanno sottoscritto il “Verbale di primo funzionamento” presente nell’elenco dei documenti allegati oltre a quelli obbligatori e già pre-complilati nel modello.
Il “verbale di primo funzionamento”, che riproduce le operazione di controllo iniziale previste dalla UNI 9494-3:2014, garantisce la presenza di:
- Documentazione completa e corretta
- Componenti corretti
- Funzionamento corretto
2. CONTROLLI IN FASE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE
Il controllo e la manutenzione degli evacuatori fumo e calore e degli altri componenti di un SEFC rappresenta un obbligo ai sensi del DM 10/03/1998 che prevede un obbligo di cadenza almeno semestrale per il controllo periodico e il rispetto delle periodicità previste dai fabbricanti per la manutenzione.
Il punto 6.4 dell’allegato al decreto recita:
“6.4 – ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Scopo dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
L’attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.”
Deve esistere un riscontro delle date in cui si sono svolte le operazioni mediante la compilazione di un registro dei controlli da parte del titolare dell’attività o di persona da lui delegata. Sarebbe però opportuno trovare, oltre alla registrazione delle date, un giornale di bordo che consenta di conoscere la “vita” dell’impianto dal momento in cui è stato installato nell’edificio.
È comunque importante pensare che la manutenzione degli evacuatori fumo e calore e degli altri componenti del SEFC svolta regolarmente deve consentire di trovare l’impianto in buono stato. Un manutentore competente conosce l’impianto e ha già fatto, al momento della presa in carico del SEFC, numerosi controlli simili a quelli che deve fare il professionista per il controllo in fase di rinnovo periodico della conformità antincendio. Esiste sicuramente una serie di documenti che sono una fotografia aggiornata dello stato del SEFC.
La regola dell’arte per queste operazioni è la norma UNI 9494-3:2014 che permette di operare sia sugli impianti realizzati secondo le norme del 2012 che sugli impianti realizzati applicando le parti di norma pertinenti.
Il manutentore può operare correttamente soltanto con un minimo di documentazione che gli consenta di definire l’impianto su cui deve operare mantenendo le condizioni di efficienza nel tempo.
Lo scopo dei suoi controlli NON è di verificare la conformità con le norme vigenti per attuare eventuali modifiche. Il manutentore deve limitarsi a segnalare le anomalie che può riscontrare rispetto alla regola dell’arte. Ulteriori eventuali azioni di modifica e adeguamento dell’impianto sono responsabilità del titolare dell’attività.
La norma UNI 9494-3:2014 pone l’accento su l’importanza della documentazione e più precisamente al punto 8.1 recita:
“Prima di operare su un SEFC è necessario reperire la documentazione di progetto e di installazione ad esso relativa conforme alla Legislazione e alle normative (UNI 9494-1 per i SENFC e UNI 9494-2 per i SEFFC) vigenti.
Qualora la suddetta documentazione non sia disponibile o sia parzialmente disponibile, essa dovrà essere resa da un professionista antincendio, a cura del responsabile del sistema.
Devono comunque essere almeno disponibili i documenti seguenti:
- scheda riassuntiva del SEFC comprendente l’elenco dei singoli componenti;
- schema funzionale a blocchi che consenta di individuare la configurazione dei componenti a seconda della posizione dell’incendio;
- disegni di layout;
- documentazione dei componenti comprensiva di schede tecniche e manuali di installazione uso e manutenzione.”
3. CONTROLLI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO
IL DPR 151 prevede che periodicamente il titolare dell’attività presenti l’Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che attesta l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato al momento della precedente autorizzazione e di avere adempiuto agli obblighi gestionali e di manutenzione degli evacuatori fumo e calore e degli altri componenti del SEFC connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa di legge.
All’attestazione deve essere allegata l’asseverazione di un professionista antincendio. Il professionista che interviene in sede di rinnovo ha il compito di verificare i sistemi installati, le verifiche hanno lo scopo di accertare “che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o prodotti e sistemi per la protezione passiva, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità” riferendosi alle autorizzazioni antincendio rilasciate.
La lista degli impianti richiamata nel modello PIN 3.1 comprende: “controllo del fumo e del calore, della seguente tipologia:”
- Sistema di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC)
- Sistema di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)
- Sistema a differenza di pressione
- Sistema di estrazione fumo nei parcheggi per ventilazione
- Sistema di estrazione fumo in altri ambienti per ventilazione
- Sistema di controllo per diluizione
In presenza di documentazione completa, le verifiche sono di facile esecuzione e non pongono problemi (progetto come costruito, manuale di uso e manutenzione del SEFC, verbale di primo funzionamento, ecc…).
Ci sono però molto spesso difficoltà oggettive per reperire la documentazione originale che permetta di conoscere che tipo di “impianto” era previsto e approvato e a distanza di anni dichiarare semplicemente che nulla è cambiato e che quanto esiste “va bene”.
La norma UNI 9494-3:2014 ci supporta per definire quali sono le operazioni di verifica in fase di rinnovo periodico.
Possiamo infatti richiamare la nota presente nel punto 1 Scopo e campo di applicazione:
“NOTA: Le operazioni di verifica effettuate durante il controllo periodico possono essere prese come riferimento per assolvere agli obblighi dell’asseveratore in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio.”
Il controllo si divide infatti in tre fasi fondamentali:
- verifica documentale
- verifica quantità e qualità
- verifica funzionale
3.1 Verifica documentale
La prima domanda che deve quindi porsi il professionista antincendio incaricato del controllo è la seguente: Che documenti esistono?
Il confronto della documentazione raccolta con quella prevista darà un primo orientamento alle operazioni di verifica. In particolare il professionista deve richiedere al titolare dell’attività il DICH-IMP o il CERT-IMP con cui è stata dichiarata/certificata la conformità dell’impianto alla regola dell’arte. Sono i documenti che diranno cosa e come è stato realizzato e quali documenti, presenti come allegati, costituiscono il fascicolo tecnico dell’impianto.
La seconda domanda è: quali informazioni ricavare dai documenti?
- Norme tecniche applicate (di sistema e di prodotto)
- Schema dell’impianto (layout ENFC, linee di collegamento, sistema di attivazione, ingressi di aria)
- Prodotti installati
Nota: in assenza di qualsiasi documentazione che descrive l’impianto l’unico consiglio, di buon senso, che si può dare è che il professionista certifichi, dopo opportune verifiche (p.e. eseguendo le verifiche prescritte per un verbale di primo funzionamento), quanto esistente con un CERT-IMP proponendo se necessario degli adeguamenti dell’impianto.
Se le informazioni presenti sono espresse in modo chiaro e completo abbiamo appurato quanto era stato realizzato e si può passare alla seconda fase di verifica.
Se le informazioni sono parziali o assenti si deve in qualche modo completarle opportunamente secondo il buon senso.
Il caso più frequente è che il DICH-IMP sia stato compilato parzialmente in quanto l’installatore che l’ha firmato ha eseguito soltanto una parte del SEFC e si è limitato a dichiarare la corretta posa degli evacuatori fumo e calore senza collegarli o senza aver definito logiche di funzionamento adeguate
Probabilmente sarà indicata sul documento la norma tecnica di riferimento (UNI 9494) e in assenza di indicazioni è quasi certo che comunque il SEFC sia stato dimensionato su quella base.
Attenzione stiamo descrivendo un DICH-IMP impropriamente utilizzato per dichiarare soltanto la corretta posa degli EFC senza fornire altre informazioni che possano farci sapere se le altri parti che costituiscono un sistema esistono, e se sono state provate con l’insieme del SEFC.
Siamo comunque in presenza di un documento, che fa parte del progetto di prevenzione incendi consegnato ai VVF, che dichiara che quanto realizzato (in modo parziale) è corretto.
Attenzione l’installatore non ha il compito di verificare che il numero e il dimensionamento degli evacuatori fumo e calore sia sufficiente per l’attività verificata. Il DICH-IMP infatti ci dice già che quanto eseguito è corretto (N° di evacuatori fumo e calore, SUT) in quanto conforme al progetto.
Le informazioni mancanti potranno quindi essere ricavate nella seconda fase della verifica controllando che quanto esiste permette in caso d’incendio di azionare gli evacuatori fumo e calore affinché il fumo sia espulso dall’ambiente valutandone la probabile prestazione di sicurezza antincendio.
3.2 Verifica quantità qualità
Nel caso di documentazione che descrive in modo esauriente il Sistema di Evacuazione di Fumo e Calore si deve verificare che il numero e il tipo di componenti presenti (non solo gli evacuatori fumo e calore) corrispondono a quanto indicato nella documentazione.
Evacuatori fumo e calore
Ogni Evacuatore fumo e calore deve essere identificato da una targhetta di identificazione. Le informazioni presenti sulla targhetta consentono di verificare che gli evacuatori fumo e calore presenti sono quelli previsti dal progetto come tipo e dimensioni, il loro censimento consente di verificarne il numero.
Una particolare attenzione deve essere posta, per gli evacuatori fumo e calore naturali, esaminando il sistema termosensibile che deve essere coerente con il progetto.
Barriere al fumo
Le barriere al fumo possono essere elementi strutturali o realizzate con elementi aggiuntivi in materiale incombustibile e/o qualificate secondo la UNI EN 20101-1:2006. Nel caso di elementi qualificati secondo la UNI EN 12101-1:2006 la targhetta di identificazione consente di verificarne la conformità con il progetto. L’individuazione delle barriere al fumo è importante ai fini della determinazione dei compartimenti a soffitto e il conseguente azionamento del SEFC. Le norme UNI 9494 prevedono che un comando remoto debba aprire tutti gli evacuatori fumo e calore di un singolo compartimento a soffitto.
Aperture per l’afflusso di aria fresca
Le aperture per l’afflusso di aria fresca costituiscono un elemento fondamentale per garantire la creazione dello strato libero da fumo e quindi essere in presenza di un SEFC. Molto spesso si utilizzano aperture esistenti (porte, finestre) che devono aprirsi o essere aperte quando sono attivati gli evacuatori fumo e calore. In un progetto completo deve esserci almeno una descrizione qualitativa delle aperture presenti che sono state conteggiate per garantire la superficie necessaria per l’afflusso dal basso dell’aria come richiesto dalla fisica per ottenere l’effetto camino, la stratificazione del fumo e l’evacuazione. Anche se non indicate in modo esplicito nella documentazione disponibile si deve controllare che l’ambiente disponga di aperture utili per l’afflusso d’aria verificandone l’idoneità durante il controllo funzionale.
Condotte di controllo del fumo
Le condotte di controllo del fumo hanno l’obbligo di essere provviste di Marcatura CE secondo lo standard UNI EN 12101-7:2011 ai sensi del Regolamento Europeo 305/2011. Si parla di condotte a comparto singolo o condotte multicomparto. La differenza è dettata dall’esigenza di estrarre fumo prodotto dall’incendio dallo stesso compartimento antincendio dove è posta la condotta scaricando direttamente verso l’esterno o di estrarre fumo da un compartimento non collegabile direttamente con l’esterno se non facendo passare la condotta attraverso altri compartimenti differenti dovendo così garantire la continuità di compartimentazione.
La targhetta di identificazione consente di verificarne la conformità con il progetto. Lo schema As Built permette di controllare se sono state modificate rispetto al progetto iniziale, le sezioni e i percorsi.
Serrande
Le serrande di controllo per sistemi di evacuazione fumo e calore, certificate per singolo compartimento, permettono di identificare differenti zone di fumo all’interno dello stesso compartimento antincendio e permettono di parzializzare la portata di progetto dell’impianto. Le serrande a compartimento multiplo permettono di conservare il livello di compartimentazione REI delle aree non soggette ad incendio. La targhetta di identificazione consente di verificarne la conformità con il progetto.
Alimentazioni, Quadro di comando e controllo, Linee di collegamento
Gli ultimi componenti che costituiscono il sistema sono alimentazioni, quadro di controllo e comando, linee di collegamento. Teniamo conto che le norme UNI 9494 prevedono che il SEFC sia azionato mediante un comando remoto (che aziona tutti gli evacuatori fumo e calore di uno stesso compartimento a soffitto) e nel caso di ENFC naturali che ogni apparecchio abbia un sistema di apertura aggiuntivo attivato da un dispositivo termosensibile. Si deve quindi verificare la presenza dei componenti che realizzano l’azionamento del SEFC confrontandoli con le informazioni presenti nella documentazione disponibile.
3.3 Verifica funzionale
La verifica funzionale deve consentire di valutare se il Sistema di Evacuazione di Fumo e Calore presente è efficiente e funzionante.
Verificata con la fase precedente l’esistenza del SEFC previsto dal progetto antincendio a protezione dell’attività che non deve essere stata modificata dal momento del rilascio del CPI o della SCIA, si deve verificare che ogni componente è in uno stato idoneo per svolgere la funzione per cui è stato installato e se l’insieme dei componenti (SEFC) saranno attivati in modo corretto in caso d’incendio.
La prova finale di verifica funzionale del Sistema di Evacauzione di Fumo e Calore consiste nell’azionamento di 100% del sistema mediante il comando remoto manuale oppure simulando il segnale proveniente dall’impianto di rivelazione se presente.
È il punto 11.2.9 della UNI 9494-3:2014 che descrive le prove funzionali da eseguire sull’intero SENFC. Questo punto recita:
“Controllo funzionale sull’intero SEFC – 11.2.9.1 Generalità
Dopo aver effettuato le verifiche e le prove sui singoli componenti verificare la funzionalità dell’intero sistema con il corretto e coerente funzionamento di ogni suo componente rispetto ad un ciclo di attivazione definito in progetto. […] La prova di attivazione automatica e/o manuale deve verificare che quando viene simulato l’incendio tutti i componenti del compartimento passino dallo stato di veglia alla posizione antincendio. NOTA: Nel caso di impianto con attivazione automatica e manuale, l’attivazione reale del sistema può essere eseguita con uno tipo soltanto di attivazione (manuale o automatica) verificando l’efficienza dell’altro comando con una simulazione.”