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Approfondimento: il concetto di Sistema EFC nella normativa nazionale ed europea

Lo spirito con cui il legislatore europeo e italiano ha affrontato il tema della protezione attiva e in particolare dell’evacuazione di fumo e calore, è stato segnato da un crescente riferimento all’importanza del “sistema EFC” o “impianto EFC” antincendio. Una centratura che ha assunto un ruolo sempre più determinante fino a culminare nel 2015 nell’emanazione del Codice di Prevenzione Incendi. Questo importante atto legislativo sancisce il passaggio da un approccio di tipo prescrittivo a uno di tipo prestazionale, dove la prestazione va intesa come un requisito proprio del Sistema EFC, raggiungibile solo grazie alla corretta progettazione e all’armonizzazione dei vari sistemi di protezione attiva che concorrono alla sicurezza dell’edificio.

Per questo, l’approccio basato sul singolo prodotto, ancora radicato nelle consuetudini di molte aziende del settore, risulta oggi una pratica anacronistica. Molti pensano che gli evacuatori naturali e forzati (ENFC e EFFC) installati in copertura, siano sufficienti da soli a garantire le prestazioni di controllo del fumo. Al contrario le norme europee, così come le norme italiane UNI 9494 che le recepiscono, esplicitano in più punti come solo un sistema EFC coordinato e dimensionato possa garantirle.

Il concetto di sistema EFC nel quadro normativo europeo

Alla base della normativa armonizzata europea troviamo fin da subito enunciata la distinzione fondamentale tra:

  • il sistema EFC a cui si riferiscono le prestazioni
  • i prodotti che lo compongono (evacuatori, griglie di afflusso aria, barriere, stazioni di comando).

Questa distinzione è alla base del quadro normativo tecnico Europeo che coerentemente distingue tra:

  • Norme di Prodotto che vengono elaborate in sede comunitaria e appartengono alla famiglia EN 12101. Conferiscono conformità CE ai componenti del sistema EFC. Ecco l’elenco delle norme di prodotto relative ai componenti di un SEFC:
    • UNI EN 12101-1 Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 1: Specifiche per le barriere al fumo
    • UNI EN 12101-2 Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 2: Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore.
    • UNI EN 12101-3 Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 3: Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore.
    • UNI EN 12101-7 Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 7: Condotte per il controllo dei fumi.
    • UNI EN 12101-8 Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 8: Serrande per il controllo dei fumi.
    • UNI EN 12101-10 Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 10: Apparecchiature di alimentazione.
  • Norme di Sistema che vengono elaborate da ciascuna nazione, in Italia sono le norme della famiglia UNI 9494. Tali norme specificano la componentistica da utilizzare nella progettazione e realizzazione dei sistemi EFC, siano essi naturali o forzati:
    • UNI 9494-1: 2012. Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC). Giugno 2012 (La nuova versione è attesa per inizio 2017)
    • UNI 9494-2: 2012. Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC). Giugno 2012.
    • UNI 9494-3: 2014. Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore

È chiaro quindi che nell’impostazione voluta dalla Commissione Europea il focus sia sul concetto di sistema EFC: la sola soluzione tecnica che consente di raggiungere i requisiti di sicurezza applicabili al caso concreto.

Un altro richiamo, implicito ma molto stringente, ad adottare un’impostazione di sistema viene dalle indicazioni delle norme UNI già citate relative agli azionamenti dei SENFC (UNI 9494-1: 2012, § 6.9.6) e dei SEFFC (UNI 9494-2: 2012, § 6.9.12).

Infatti nei passaggi normativi suddetti viene indicato molto chiaramente come la realizzazione delle prestazioni per le quali il SEFC è stato concepito è affidata ad un coordinamento dei vari componenti che, correttamente dimensionati ed armonizzati formano il Sistema EFC. Ancora una volta un richiamo alla logica di sistema, questa volta in senso tutt’altro che formale.

L’ambito in cui la portata della logica di sistema risulta più evidente è quello dei SEFFC. Non che nei SENFC questo non sia presente, ma nei sistemi forzati il coordinamento tra i vari componenti e del sistema EFC stesso con gli altri sistemi di sicurezza attiva (IRAI, sprinkler) risulta cruciale per garantire la risposta adeguata ai differenti scenari di incendio che si possono creare.

Nei SEFFC questo aspetto è di rilevanza assoluta in quanto, a causa delle specificità delle modalità di attivazione, è fondamentale garantire un corretto e sicuro azionamento per avere un sistema EFC efficiente.

Il concetto di sistema EFC nelle norme cogenti italiane

Questa posizione è ribadita in modo evidente anche da alcune norme cogenti in vigore sul territorio italiano. Per esempio nel D.M. 20 dicembre 2012, dove i sistemi EFC sono identificati sotto la denominazione di impianti EFC, si afferma che:

Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi a mezzo di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore. A tal fine gli impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante. (Decreto del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2012. Cap. 4)

Vengono inoltre precisati i requisiti relativi alla progettazione:

Per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione, il progetto è redatto da professionista antincendio. (Allegato al D.M. 20/12/2012 )

Nonché quelli relativi alla realizzazione in opera del sistema:

Gli impianti oggetto del presente decreto devono essere installati a regola d’arte, seguendo il progetto, le vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili. Al termine dei lavori l’impresa installatrice dovrà fornire al responsabile dell’attività, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e installazione dell’impianto, nonché il manuale d’uso  e manutenzione dello stesso. (Ibidem, § 2.2)

Per poi concludere, con specifico riferimento ai sistemi di controllo del fumo e del calore, in questo modo:

Gli impianti di protezione attiva contro l’incendio comprendono, oltre alle tipologie di impianti di cui ai precedenti paragrafi, anche quelli di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di controllo del fumo e del calore, non ché altri impianti di estinzione e controllo dell’incendio. Per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione di tali impianti si applicano le relative norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea o le norme pubblicate da organismi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione. (Ibidem, § 6)

Si vede dunque come il legislatore abbia recepito pienamente l’impostazione normativa tecnica comunitaria, sottolineando da un lato che il controllo dei fumi e del calore può essere efficacemente affidato solo ad un complesso di soluzioni tecniche denominate sistema (impianto, nel linguaggio della norma cogente citata), dall’altro che i componenti di tale sistema sono esclusivamente i prodotti applicabili dotati di marcatura CE in conformità alle norme armonizzate, nel nostro caso le norme EN 12101.

La modulistica dei Vigili del Fuoco

Accanto a queste regole di metodo, il CNVVF ha messo a disposizione delle figure più operativamente coinvolte, ovvero il progettista e l’installatore, la corrispondente modulistica allo scopo di poter disporre di un apparato documentale adeguato a questa nuova impostazione (cfr. Lettera circolare della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – Area III Prevenzione incendi n. 14720 del 26/11/2012).

In particolare, per i sistemi EFC, assumono particolare rilevanza i modelli

Il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi

Il percorso da seguire è pertanto ben definito, sia dalla normativa volontaria (tecnica) che da quella cogente. Tale percorso risponde allo scopo di superare gradualmente l’approccio prescrittivo nella progettazione delle soluzioni di protezione attiva, a vantaggio di un approccio di tipo più prestazionale che consente una maggiore apertura all’adozione di tecniche innovative. La condivisibile idea di fondo è quella secondo cui le regole trovano il loro senso e la loro efficacia solo quando vengono adeguatamente contestualizzate sulla base di valutazioni specifiche del caso in esame.

Tale impostazione è stata mantenuta, pur con accenti differenti, nel D.M. 3 agosto 2015 o Codice di Prevenzione Incendi,.

Tale atto legislativo, che a un testo piuttosto semplificato (solamente 5 articoli) affianca un allegato tecnico molto articolato ed esteso (ben 19 capitoli, organizzati in 4 sezioni), ribadisce chiaramente come al livello di prestazione III corrispondano soluzioni realizzate secondo le norme UNI 9494 (cfr. Decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 – Allegato 1 – Norme tecniche di prevenzione incendi, capitolo S.8, §§ 8.4.2 e 8.8).

Ad una lettura attenta poi anche per le soluzioni corrispondenti al livello di prestazione II è richiamato, seppur in maniera implicita, il concetto di sistema EFC, in virtù del fatto che si fa chiaro riferimento a certe caratteristiche prestazionali (idem, § S.8.5.2) che non possono essere affidate al singolo componente ma richiedono un coordinamento operativo che è frutto di una valutazione del rischio e di una adeguata progettazione.

Molto più esplicito figura invece il richiamo alla progettazione di sistemi EFC (ovvero impianti) che compare nelle indicazioni complementari con cui si conclude il capitolo S.8 (idem, § S.8.6).

Il Codice di Prevenzione Incendi è da considerarsi, nelle intenzioni del legislatore, una sorta di apripista per successivi atti legislativi, che quindi si presume confermeranno l’impostazione già chiaramente definita.

Siamo pertanto in presenza di una tendenza che porterà sempre più a vedere la sicurezza attiva antincendio come risultato della realizzazione, oltre che della corretta gestione, di un sistema EFC.

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