Il Dich. Imp. o “Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto” è un modulo che sostituisce la “Dichiarazione di Conformità” per tutti gli impianti non compresi nel D.M. 37, come i Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore (SEFC).
Chi firma il modulo dich. imp., e si assume quindi la responsabilità di quanto certificato, è l’installatore dell’impianto che può essere una persona fisica o giuridica la cui definizione sarà presa in esame successivamente nel corso dell’articolo.
Il D.M. 20-12-2012, noto anche come “Decreto Impianti”, introduce per i Sistemi EFC l’obbligo di progetto e ribadisce la necessità di una certificazione tramite il dich. imp.. Tale procedura è richiamata anche dalle norme tecniche della famiglia UNI 9494 il cui testo è pienamente armonizzato a quello del decreto ministeriale.
Il Dich. Imp. non deve essere confuso con il Cert. Imp. il cui utilizzo è riservato a una situazione particolare che esamineremo in seguito.
Dich. Imp.: il modulo unico di dichiarazione di conformità
Il modulo dich. imp. è il modello con cui l’installatore effettua la dichiarazione di conformità dell’intero sistema EFC a conclusione del seguente percorso:- Il Sistema di Evacuazione di Fumo e Calore è stato progettato secondo una norma tecnica italiana (UNI 9494-1 o UNI 9494-2) o riconosciuta in ambito europeo (CEN).
- È presente la documentazione progettuale prevista dal D.M. 20-12-2012
- il progettista ha descritto un quadro esaustivo delle logiche di funzionamento del sistema, del suo dimensionamento e degli automatismi in gioco.
- Il SEFC è stato installato correttamente e verificato nelle diverse logiche di funzionamento
Cert. imp.: la dichiarazione di rispondenza
Il modulo cert. imp. è il modello con cui viene certifica la rispondenza e il corretto funzionamento dell’impianto. Questo documento deve essere affiancato al dich. imp. se l’impianto è stato progettato seguendo norme pubblicate da organismi di standardizzazione extra-europei internazionalmente riconosciuti come per esempio la NFPA americana. A differenza del Dich. Imp., il Cert. Imp. deve essere prodotto da un Professionista Antincendio, ovvero da “un tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero degli Interni di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.La figura dell’installatore e la sua responsabilità
Esaminiamo ora la figura che il legislatore ha posto al centro della procedura di certificazione degli impianti EFC: l’installatore SEFC. Dal momento che la parola ha un suo utilizzo anche nel linguaggio comune è bene distinguere fin da subito il significato giuridico di tale termine. La UNI 9494 definisce l’installatore SEFC come una “persona fisica o giuridica che avendone le competenze è responsabile di realizzare la posa in opera di tutti i componenti di un SEFC, i collegamenti necessari per il suo funzionamento e la verifica di primo funzionamento (esclusi gli impianti di interfaccia, per esempio impianti di rivelazione incendio), in conformità ad un progetto”. Si può notare che nella definizione fornita l’accento è posto sulle competenze ad ampio spettro dell’installatore SEFC che può essere una persona fisica o giuridica in grado di assumersi la responsabilità del corretto funzionamento di tutti i componenti del sistema (evacuatori, barriere, griglie di aerazione, quadro di comando e controllo) e della conformità dell’installazione rispetto a un progetto. L’impostazione per cui la norma attribuisce a un’unica persona la responsabilità di certificare installazione e corretto funzionamento, conferma l’approccio normativo generale che considera l’impianto EFC come “sistema unico” e non come somma di componenti indipendenti. Dal punto di vista operativo la posa dell’impianto EFC, il collaudo e la certificazione, vengono strettamente collegate alla fase di progettazione. L’installatore agisce sempre “in conformità a un progetto” che è un progetto di sistema. Le fasi che portano alla stesura del dich. imp. nel caso che abbiamo definito “normale” possono essere schematicamente riassunte in questo modo:- Il tecnico abilitato redige il progetto del SEFC secondo una norma italiana o europea.
- Il progetto attraversa diverse fasi di avanzamento (solitamente quattro: preliminare, definitivo, esecutivo, as built).
- L’installatore, al momento della realizzazione dell’impianto, deve saper interpretare il progetto ed eventualmente inserire le ultime modifiche al progetto as built, sulla base delle esigenze operative del cantiere. In questo senso è necessario che l’installatore agisca in piena consonanza con il progettista e/o direttore dei lavori.
- Dopo aver installato e testato l’impianto l’installatore compila e firma il dich imp.