Entrano in vigore le modifiche al Codice di Prevenzione Incendi previste dal Decreto del 12 aprile 2019. Per le attività ex non normate finisce dell’era del “doppio binario” iniziata con l’uscita della prima versione del Codice nel 2015. Ora la Regola Tecnica Orizzontale del Codice è l’unico riferimento progettuale sia per le attività di nuova realizzazione, sia per le modifiche.
Durante il periodo di transizione 2015-2019 il progettista poteva scegliere liberamente se progettare l’antincendio utilizzando il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) o le vecchie norme tecniche prescrittive.
L’entrata in vigore del Decreto del 12 aprile 2019 (avvenuta, il 20 ottobre a distanza di 180 giorni dalla sua pubblicazione) pone di fatto fine al periodo di transizione iniziato nel 2015 in cui l’applicazione del Codice di Prevenzioni incendi avveniva su base volontaria e per la sola progettazione delle attività senza una specifica regola tecnica verticale.
Di seguito la tabella fornita dal CNI che compendia le diverse modalità di recepimento del codice da parte delle attività rientranti nel suo campo di applicazione: